...per poter accedere,come loro sacrosanto diritto,ai documenti del Comune!
ESPOSTO
Al Prefetto di Bergamo Dott. Camillo Andreana
via Torquato Tasso n. 8 – 24121 Bergamo
Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma
E p.c. Carabinieri Calusco d’Adda
Viale Europa n. 76 – 24033
ESPOSTO
I sottoscritti consiglieri del gruppo consiliare el@ sporgono formale esposto nei confronti del segretario del comune di Villa d’Adda, dott. Filippo Paradiso e del Sindaco Adelvalda Carsaniga per i fatti di seguito rappresentati.
I fatti
- A ) Il segretario del comune di Villa d’Adda, dott. Filippo Paradiso, sottopone a suo “previo visto” il rilascio di copie di atti amministrativi da parte degli uffici comunali sulla base del regolamento per il diritto di accesso dei cittadini e dei consiglieri ai documenti amministrativi del comune di Villa d’Adda, approvato in data 22.12.2010 con delibera di C.C. n. 62 di seguito rappresentato e dai sottoscritti contrastato in sede di consiglio comunale, poiché palesemente contra legem in quanto limitante del diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri.
- Di seguito alcuni stralci del regolamento sopra citato, le S.V. potranno richiedere il regolamento agli uffici del comune di Villa d’Adda.
Art. 30
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale, che, sulla base della richiesta, individua il funzionario responsabile del procedimento per la evasione della richiesta, o in sua assenza, il dipendente addetto del medesimo ufficio.
Art. 32
PROCEDURA DI ACCESSO
1. La richiesta di visione e/o di estrazione di copia deve essere formulata in forma scritta al Segretario comunale, specificando gli estremi dell’atto oggetto dell’accesso. Non sono ammesse richieste cumulative.
2. Il Segretario comunale addotta i provvedimenti necessari assicurando che la richiesta venga evasa secondo le seguenti regole:
- la visione è consentita nel tempo più breve possibile e, comunque, entro dieci giorni lavorativi presso l’ufficio che custodisce il documento;
- la visione del protocollo è ammessa due volte al mese;
- l’estrazione di copia è disposta entro trenta giorni, compatibilmente con il carico di lavoro dell’ufficio interessato.
3. A discrezione del responsabile dell’ufficio la visione degli atti può avvenire anche mediante accesso alla banca dati informatica del comune e le copie cartacee possono essere messe a disposizione in formato elettronico in apposita area del portale comunale.
4. E’ vietato al consigliere apporre qualsiasi segno su documenti e atti avuti in visione.
5. I consiglieri hanno titolo ad ottenere copie di atti e documenti gratuitamente.
6. I termini di cui al comma 2 sono sospesi dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al
10 gennaio”.
Art. 33
ORARI
1. Il diritto di accesso, sia di visione che di estrazione di copia, viene esercitato secondo le regole sotto indicate:
- la presentazione della richiesta deve avvenire nei giorni e negli orari di apertura
al pubblico dell’ufficio protocollo;
- la visione degli atti deve avvenire presso l’Ufficio che conserva il documento,
con cadenza settimanale in orario concordato con il responsabile del servizio;
I consiglieri comunali per accedere ai documenti devono quindi compilare il modulo qui riportato :
Al Sig. Segretario
del Comune di Villa d’Adda - BG -
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi per presa visione e richiesta di copie.
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………....
nato a ………………………………………………………………..il………………………………………………..
residente a …………………………………………….in Via…………………………………………………………
nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………………..
e per la seguente motivazione (non dovuta per i Consiglieri Comunali)………..……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
nei termini e nei modi stabiliti dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 s.m.i. nonché del “Regolamento per il diritto di
accesso dei cittadini e dei consiglieri ai documenti amministrativi del comune” approvato in data 22.12.2010 con
delibera di C.C. n. 62:
1. ACCESSO FORMALE, con eventuale estrazione di copia, ai documenti amministrativi relativi alla pratica
intestata a
…………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto …………………………………………, sopra meglio generalizzato, dichiara di essere a conoscenza dei
contenuti del “Regolamento per il diritto di accesso dei cittadini e dei consiglieri ai documenti amministrativi del
comune” approvato in data 22.12.2010 con delibera di C.C. n. 62.
Lì…………………………….. Il richiedente
………………………………..
********************************
Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 s.m.i. nonché del “Regolamento per il diritto di accesso dei cittadini e dei
consiglieri ai documenti amministrativi del comune” approvato in data 22.12.2010 con delibera di C.C. n. 62;
· Considerato che ricorrono i presupposti per consentire quanto richiesto si autorizza l’accesso.
· Considerato che non ricorrono i presupposti per consentire quanto richiesto non si autorizza l’accesso in
quanto
……………………………………………………………………………………………………………………
Villa d’Adda, ………..........
IL RESPONSABILE
Riteniamo che tale procedura sia anomala e non ci risulta che nei comuni limitrofi venga adottato lo stesso procedimento.
Riteniamo limitante del nostro diritto di consiglieri la procedura sopra esposta e valutiamo paradossale l’indirizzo di questa amministrazione, che in contrasto con il principio di economicità, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa ostacola di fatto il normale funzionamento degli uffici.
Per meglio comprendere le ragioni del suddetto esposto ecco alcuni esempi:
- B ) In data 20 ottobre 2011 (prot. n. 9141) il consigliere Castelletti interroga il Sindaco per conoscere le spese sostenute dall’amministrazione per la colonia fluviale ( si fa notare che a fronte di una prima richiesta di numerosi anni di documenti, il consigliere rettificava la richiesta portandola a soli cinque anni) di proprietà comunale. In data 28 novembre 2011, quando il periodo dei trenta giorni entro il quale Castelletti avrebbe dovuto ricevere la risposta era abbondantemente trascorso, lo stesso sollecitava il Segretario affinché si attivasse per il rispetto del regolamento vigente. (prot. n. 10492) In data 15 dicembre 2011 ( prot. n. 10921 ) dopo numerosi solleciti verbali da parte del capogruppo Antonio Posa, Castelletti riceve la risposta dal Sindaco (a nostro parere incompleta).
E' evidente come tale comportamento configuri una palese e sistematica violazione sia dell' art. 43 c. 3 del Testo Unico degli Enti locali, che prevede il termine di trenta giorni per la risposta alle istanze dei consiglieri ed alle interrogazioni. Tale atteggiamento lo si riscontra anche nel fornire al Consigliere Comunale la documentazione richiesta relativa ad atti, documenti e dati in possesso dell’Ente, ostacolando di fatto l’accesso agli atti e quindi le prerogative del ruolo istituzionale del Consigliere Comunale.
I sottoscritti manifestano altresì l’assoluta impossibilità di eseguire l’accesso informale ai documenti amministrativi, a tale richiesta i dipendenti comunali, su indicazione del segretario comunale dott. Paradiso Filippo, si dichiarano impossibilitati a far visionare i documenti ai consiglieri comunali se non dopo richiesta scritta al segretario comunale, il quale deve dare parere favorevole.
Il “previo visto” del segretario contrasterebbe con:
a) il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184
b) la direttiva della Commissione per l’accesso agli atti del 3 giugno 1999, n. 5840/II/4.5.1.2;
c) con l’art. 2 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 e successive modificazioni;
d) con l’art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 e successive modificazioni;
e) con la circolare del Ministero dell’interno n. 24 del 9 marzo 1999 – prot. M/2107/A, vanificando gli effetti dell’accesso informale, rilevato che la copia richiesta non è mai rilasciata immediatamente ma solo
dopo il controllo ed il successivo nulla osta del Segretario comunale. In ogni caso, comunque, tali disposizioni regolamentari concernenti misure organizzative non possono contrastare né prevedere limitazioni e restrizioni al diritto di accesso non previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di attuazione. Di conseguenza, l’esigenza del Segretario comunale di venire a conoscenza delle richieste di accesso deve necessariamente coordinarsi con le norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e nel relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e successive modificazioni, riguardanti le modalità del diritto di accesso e, quindi, non deve ritardare o, per ipotesi, ostacolare l’esercizio del diritto di accesso. Eventuali perplessità investono il problema della necessità della “richiesta scritta” “per il rilascio di copie di atti deliberativi e di tutti gli atti amministrativi del comune ”.
Come è noto il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e successive modificazioni all’art. 5 comma 1 e 3 stabilisce quanto segue:
1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità', è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
Considerata la precisa formulazione della norma, la “richiesta scritta” contrasta apertamente con l’istituto dell’accesso informale, rendendolo, in concreto, non esercitabile.
In proposito si allega la seguente documentazione dove si evincono le difficoltà di accesso da parte dei consiglieri comunali riguardo all’accesso formale e informale.
- Segnalazione dei consiglieri del gruppo el@ in merito ai dipendenti dell’ufficio segreteria del 7 settembre 2011 prot. n. 7811
- Richiesta chiarimenti al Segretario Comunale del 27 novembre 2011 prot. n. 10490
- Segnalazione del 28 novembre 2011 prot. n. 10492
- Segnalazione del 22 dicembre 2011 prot. n. 11103
A queste segnalazioni abbiamo ricevuto la seguente risposta, che alleghiamo.
- Risposta del segretario comunale del 28 dicembre 2011 prot. n. 11240
Infine in data 3 gennaio 2012 i consiglieri Posa e Castelletti si recano all’ufficio segreteria per accedere in modo informale ad un atto protocollato in data 6 dicembre 2011, citato sulla determina n. 116 del 15 dicembre 2011, si badi bene che per evadere la richiesta è sufficiente che la dipendente della segreteria, senza formalità, digiti sul server comunale il numero di protocollo richiesto, essendo il documento scannerizzato in fase di protocollo quest’ultima deve solo mandarlo in stampa, operazione che non copre il tempo di due minuti.
Nostro malgrado per l’ennesimo diniego ci troviamo costretti a chiamare le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto, a quel punto entra in scena il Sindaco che ribadisce, regolamento comunale alla mano ( quello sopra riportato) che finché non rientra il segretario comunale nessuno ha accesso ai documenti, I consiglieri ribadiscono il diritto di accesso ai documenti, quindi il Sindaco comincia a leggere il regolamento aggiungendo che finché nessuno impugna il regolamento le cose andranno avanti così.
Concludendo eleviamo un atto formale dopo che nel consiglio comunale del 22.12.2010 vi era stato l’impegno del segretario alla digitalizzazione dei documenti e al conseguente accesso telematico degli stessi, fatto che a distanza di un anno non è ancora accaduto, e a meno di 18 mesi dalla cessazione del nostro mandato ribadiamo l’urgenza di tale implementazione.
Si richiede quindi alla S.V. di intervenire con urgenza richiamando l'Amministrazione Comunale ai propri doveri istituzionali di trasparenza e di rispetto delle prerogative dei Consiglieri al fine di garantire ai Consiglieri stessi i diritti sanciti dalla Legge e di rendere così possibile l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite loro dall'ordinamento.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti e si chiede formalmente di avere udienza da S.V. al fine di poter esporre lo stato dei fatti. (Capogruppo consiliare: Antonio Posa cell. 3**-*******, in alternativa consigliere Castelletti Stefano 3**-*******)
Con riserva di procedere per vie legali.
Ringraziando per l' attenzione si resta in attesa di un cortese riscontro.
Villa d’Adda 3 gennaio 2011
I consiglieri del gruppo consiliare el@
Antonio Posa
Fabio Villa
Stefano Castelletti
Massimiano Biffi
Il fatto che i consiglieri non abbiano l'accesso agli atti per due mesi in estate e uno in inverno è un'incentivo alle ferie? ma a Villa d'Adda c'è il regime?
RispondiEliminama è assurdo! ci sono decine di sentenze per l'accesso agli atti! il comune deve essere di vetro! la trasparenza!
solo a Villa d'Adda siete così indietro!
RispondiEliminaAssurdo! Basta chiacchiere e alzata di mano, vogliamo dignità e trasparenza.
RispondiEliminaNoi del gruppo el@ abbiamo presentato diversi esposti per presunte irregolarita', ma nessuno sa dove si siano arenati; anni fa e' stata prelevata la pratica per un abuso edilizio importante e da allora non c'e' piu' traccia neanche della pratica. Secondo voi perche' ci impediscono di visionare le pratiche? Perche' distogliamo i funzionari dalla loro concentrazione,perche' facciamo perdere loro del tempo prezioso o per altri evidenti motivi? E tutto questo con il PLACET del segretario comunale che dovrebbere agire,come del resto tutti noi, nell'interesse della collettivita'.In un paese dove ognuno interpreta le leggi a modo suo puo' succedere di tutto.
RispondiEliminaIn sintesi,i consiglieri di minoranza,grazie a queste despotiche decisione al di là di ogni elementare regolamento,possono stare anche mesi senza pèoter accedere ai documenti,visto che anche il segretario ogni tanto se ne va in ferie.
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