LO HA RILEVATO LA REGIONE LOMBARDIA!
Protocollo Z1.2012.0008828 del 30/03/2012 Firmato cligitalmente da MARTA MAGGI Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE
Piazza Cillò di Lombardia n.1 wwwreaione.lprnbordìoit
20124 Milano teniIorio@pec.regione.lombardia.it
Te] 02 6765.1
Alla Ela - Alla c.a. Consiglieri comunali Sig ri Antonio Posa Fabio Villa Stefano
Castelletti e Massimiliano Biffi do Sede del Comune 24030 VILLA D'ADDA (BG)
Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di
24030 VILLA D'ADDA (BG)
e, p. c.
Alla Provincia di Bergamo
Settore Urbanistica e Agricoltura Servizio Strumenti Urbanistici
Via Sora, 4
24100 BERGAMO (BG)
Raccomandata a.r. AG
Oggetto: COMUNE DI VILLA D'ADDA (BG): esposto riguardante presunte violazioni di norme e procedure regionali nell'approvazione del PGT.
Ns riferimento: 1/E Villa D'Adda (BG).
Si riscontra l'esposto con allegati inviato dalle SS.LL. in data 28 gennaio 2012 anche ci questa Amministrazione (prot. in entrata n. Z1.2012.3308), con cui si denunciano talune presunte violazioni di norme e procedure nell'ambito dell'iter di formazione del PGT del Comune di Villa D'Adda, adottato con DCC n. 36 del 28.07.2011, con particolare riferimento alla mancata di pubblicazione sul sito web regionale SIVAS degli atti relativi al predetto procedimento, nonché alla non osservanza dei termini di cui al punto 6.5, comma 2, deIl'All.la alla DGR n. 91761 del 10. 11.2010 ed all'omessa pubblicazione sul sito web SIVAS degli atti di cui al punto 6.9 dell'All, la alla suddetta DGR n. 9176112010.
Gli esponenti lamentano, infine, anche la mancata revoca della suddetta DCC di adozione del PGT a seguito della sospensione dell'iter dì verifica di conformità del PGT con il PTCP, disposta dalla Provincia di Bergamo in data 3 dicembre 2011, a causa della mancata predisposizione della Valutazione di incidenza (VIC) relativa alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata "li Toffo".
Referente per l'istrufforia della pratica: MARINA ORLANDO Tel. 02/6765.4646
Sulla scorta della documentazione allegata, nonché delle verifiche effettuate presso gli Uffici regionali e della documentazione acquisita in via collaborativa presso la Provincia di Bergamo, si passano ad esaminare i presunti profili di illegittimità prospettati dalle SS.LL. nella lettera in riscontro, con cui si richiede all'Amministrazione Regionale, in conclusione, di "verificare quanto sopra esposto ed adottare, in merito alle Vs competenze, le eventuali misure necessarie".
A) SIVAS
In via preliminare, si segnala che la Regione non è coinvolta nei procedimenti di VAS, così come non è neppure titolare, in merito, di poteri di controllo sull'operato delle Amministrazioni Comunali, le quali assumono i relativi atti sotto la propria piena ed esclusiva competenza e responsabilità.
Risulta, ad ogni modo, che l'avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti di PGT unitamente alla procedura VAS sia avvenuto con deliberazioni di Giunta Comunale n. 119 e n. 120 dei 22 ottobre 2008 (sul sito web comunale è però presente unicamente una bozza del provvedimento di avvio della VAS) e che sia stato pubblicato sul BURL n. 53 del 31 dicembre 2008, in osservanza della normativa allora vigente di cui al punto 6.2 dell'All. 1 b) alla DGR n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e dell'art. 13, comma 2, della L.R. 12/2005.
Occorre precisare che, con DGR n. 8110971 del 30 dicembre 2009, riguardante la determinazione della procedura di VAS di piani e programmi, veniva successivamente normata in Lombardia la pubblicazione degli atti di VAS sul sito web regionale SIVAS, ma nulla veniva disposto circa i procedimenti in itinere, avviati cioè quando ancora il sito SIVAS non era operativo. Tali provvedimenti, pertanto, devono considerarsi soggetti al principio giuridico di ordine generale del tempus regit actum, in base al quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene emanato.
Ne discende quindi, in relazione al caso di specie, che i successivi provvedimenti riguardanti l'espletamento della procedura di VAS dovevano necessariamente esser pubblicati da parte del Comune di Villa d'Adda non solo sul proprio sito comunale ma anche su quello SIVAS, così come previsto, in via generale, dall'All, 3, punto 3.2.1. (Sistema Informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi Sivas e archivio documentale digitale) alla DGR n. 8110971 del 30 dicembre 2009 che testualmente dispone: "Le autorità che attivano procedimenti di VAS e di Verifica di assoggettabilità alla VAS sono tenute a depositare in SIVAS tutti gli atti che necessitano informazione al pubblico e comunque quelli previsti nei Modelli allegati alla presente deliberazione".
Si fa presente che la validità ditale allegato 3) viene, in seguito, esplicitamente confermata dalla DGR n. 9/761/2010 del 10. 11.2010 e che il "carattere di sperimentalità", attribuito a tutti i propri allegati dalle anzidette DGR n. 8/10971/2009 e n. 9176112010, non significa facoltatività nell'utilizzo di detti modelli, ai quali le autorità che attivano i procedimenti di VAS dovranno obbligatoriamente adeguarsi.
Il richiamo all'utilizzo del sito web in questione è, poi, operato, nello specifico, sia dall'All. 1 b (Documento di Piano-PGT-Piccoli Comuni) alla DGR n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 sia dal successivo All. 1 alla DGR n. 9176112010 del 10.11.2010.
Si segnala che non risulta esser mai pervenuta ai competenti Uffici Regionali, da parte dell'Amministrazione Comunale di Villa d'Adda, alcuna segnalazione o richiesta di assistenza per eventuali difficoltà incontrate nell'utilizzo del predetto sito web SIVAS.
Le SS.LL. lamentano che il Comune di Villa d'Adda, in data 4 novembre 2010 con nota prot.
n. 9529, abbia pubblicato esclusivamente sul proprio sito web comunale "l'avvio di
deposito del documento. di piano del FGT, unitamente al Rapporto Ambientale e alla
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Sintesi non Tecnica" riguardante la messa a disposizione presso gli uffici comunali, per sessanta giorni consecutivi, della proposta di Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, diversamente da quanto previsto dal punto 6.5, commi 2, 3 e 4, dell'All. 1 alla DGR n. 8110971 del 30 dicembre 2009, che imponeva la pubblicazione sul sito web SIVAS.
Non è noto alla scrivente se il Comune interessato abbia proceduto alla pubblicazione degli atti in esame sul BURL ma si sottolinea che la prevista pubblicazione sul sito SIVAS, dal 10 gennaio 2010, non è opzionale bensì sostitutiva di quella sul BURI, in virtù del punto 6.5 suddetto che espressamente richiama l'art. 32 della legge 69/2009. Trattasi di legge che, in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione dell'azione amministrativa, è finalizzata sia ad evitare duplicazioni sia alla eliminazione deglì sprechi concernenti i documenti in forma cartacea.
Riguardo alla medesima procedura di messa a disposizione per 60 giorni sopramenzionata, nell'esposto ci si duole anche che la seconda Conferenza di Valutazione si sia tenuta in data 22 dicembre 2010, ben prima dello scadere del termine prescritto dei 60 giorni che, coincideva, di contro, con la data del 4 gennaio 2011.
A tal proposito occorre chiarire che non è prescritto da alcuna disposizione normativa né nazionale (art. 14, comma 3, del D.Lgs 152/2006) né regionale (punto 6.6, comma 2, dell'All. i b alla DGR 9/761/2010) che la seconda Conferenza di Valutazione debba tenersi esclusivamente allo scadere del termine suddetto; è, invece, prassi per i comuni lombardi e• per l'Amministrazione Regionale stessa, nei casi di sua competenza, tenere tale seconda Conferenza a ridosso e non allo scadere del termine.
Preme mettere in luce, a tal proposito, che la seconda Conferenza di Valutazione, prevista dal punto 6.6. dell'All. 1b alla succitato DGR n.8/10971/2009 ed alla DGR n. 9/761/2010, è finalizzato, secondo quanto esplicitato dal punto 6 del Decreto della DG Territorio n. 13071 del 14.12.2010 (con cui si approva lo circolare "L'Applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi-VAS nel contesto comunale") a "valutare la proposta di PIP e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni e i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con verifica di VIA e Valutazione di incidenza) previsti".
Lo disamina delle osservazioni, rese in forma scritta nel termine suddetto dei 60 giorni e dirette a fornire nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, può senza dubbio avvenire sia nell'ambito della seconda Conferenza di Valutazione, sia in un momento successivo, rimanendo comunque in foto garantito il sistema di tutele previsto per la partecipazione del pubblico alle procedure dì VAS: tutte le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico, difatti, confluiranno nel parere motivato di cui al punto 6.6, dell'All. i b alle citate DGR, cioè nel provvedimento conclusivo del processo di VAS, che contiene l'intero percorso di valutazione e consultazione nei suoi vari passaggi.
Ulteriore rimostranza contenuta nell'esposto in esame, riguarda, poi, l'omessa pubblicazione sul sito web SIVAS degli atti di cui al punto 6.9 dell'All. 1 b alla DGR n. 9/761/2010.
Risulta effettivamente anche alla scrivente che "l'avviso di avvenuta adozione e successivo deposito degli atti costituenti il Piano di governo de! Territorio PGT" del 31 agosto 2011 sia stato pubblicato da parte dell'Amministrazione Comunale di Villa d'Adda, sul BURL (n. 36-serie ordinaria-del 7.11.201 1) anziché sul sito web SIVAS, come prescritto dal punto 6.9 dell'Ali. 1 alla DGR n. 91761/2010,
Si osserva che il punto 6.9 dell'All. I olio DGR n. 9/761/2010 sancisce esplicitamente la pubblicazione degli atti elencati sul sito web SIVAS.
Difatti, sebbene non vengo espressamente operato il richiamo all'art. 32 della legge
6912009 soprarichiamato, così come per il precedente punto 6.5 riguardante la procedura
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di messa a disposizione, lo pubblicazione sul SIVAS degli atti di cui al punto 6.9 deve sempre intendersi sostitutiva di quella sul BURL, in ossequio al punto 3.2.1 dell'All. 3 alta DGR n. 8110971/2009 (confermato dallo DGR n. 91761/2010). che testualmente dispone: USI VAS è sito informativo, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009 per tutte VAS e Verifiche di assoggettabilità alla VAS espletate in Regione Lombardia, a far data dal i gennaio 2010 tiene luogo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia prevista dal D.Lgs. n.412008".
Alla luce di quanto sopra riportato, si invito l'Amministrazione Comunale di Villa d'Adda a voler considerare gli aspetti di criticità fin qui illustrati, assumendo i relativi provvedimenti in via di autotutela al fine di ricondurre, laddove evidenziato, la fattispecie nella legalità.
B)ZPSILTOFFO
Si passa poi alla disamina delta problematica relativa alla. omesso redazione della Valutazione di incidenza (VIC) riguardante la ZPS denominata "Il Toffo", il cui riconoscimento è avvenuto il 11 ottobre 2011, sempre premettendo che, anche in questo caso, non si tratto di materia di diretta competenza dell'Amministrazione Regionale, la quale non è titolare di poteri di controllo sull'iter di formazione dei PGT dei Comuni, che assumono i relativi provvedimenti sotto la propria esclusiva responsabilità.
Come noto, lo Provincia di Bergamo, così come si evince dall'esposto in esame nonché dallo documentazione trasmessa alla scrivente in via collaborativa dalla Provincia medesima con molI del 29 febbraio u.s., ha inviato la nota prot. 116130/07.04 del 6 dicembre 2011, con cui richiedeva all'Amministrazione Comunale di Villa d'Adda la riapertura delta procedura di VAS e comunicava la sospensione del termine di cui all'art. 13, comma 5, della L.R.12/2005 (120 giorni) riguardante la procedura di verifica di compatibilità del PGT con il PTCP ai fini dell'acquisizione della suddetta Valutazione di Incidenza.
Con successiva nota prot. n. 121810107/04 del 23 dicembre 2011, la Provincia di Bergamo comunicava al Comune interessato la non necessità, a seguito di ulteriori approfondimenti giuridici, di sottoporre il PGT "alla riapertura della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed alla conseguente riadozione da parte del Consiglio Comunale", fermo restando, ad ogni modo, l'espletamento obbligatorio della procedura relativa alla Valutazione dello studio d'incidenza riguardante il suddetto sito di Rete Natura 2000.
Si concorda con le valutazioni espresse dalla Provincia di Bergamo, ricordando che, in virtù del punto 6.6 dell'All. 1 alla DGR n. 91761/2010 ed alla previgente DGR n. 811097112009, nonché in base alte indicazioni poi confermate dal punto 6 del Decreto della DG Territorio n. 13071 del 14.12.2010, spettava alla seconda Conferenza di Valutazione prendere atto del parere obbligatorio di VIC espresso dall'Autorità competente.
Pur considerando, quindi, che la VIC acquisita successivamente secondo te modalità già in corso, sarà oggetto di nuovo parere motivato (punto 6,9 dell'All. 1b alla DGR 9176112010), cui seguirà la riadozione del PGT da parte del Consiglio Comunale, così come richiesto dalla Provincia nella nota sopramenzionata, si suggerisce da parte della scrivente, in via meramente collaborativa, l'espletamento preventivo di una terza Conferenza di Valutazione che vagli definitivamente la nuova situazione delineatasi a seguito della conclusione della suddetta VJC e garantisca il concerto e la partecipazione degli interessati.
Inoltre, nella mai] sopracitatci della Provincia di Bergamo dello scorso 29 febbraio si rende noto che, o seguito di un incontro fra Provincia e Comune, "il termine dei 90 gg per l'approvazione del PGT che decorrono dalla scadenza della presentazione delle osservazioni a pena di inefficacia degli atti assunti (ex art. 13 comma 7 della L.R. 12/2005 s.m.i) era in scadenza a breve e quindi, oltre a riconoscere la necessità dello studio di VIC
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non vi erano comunque i tempi utili per l'approvazione del PGT nei termini di legge".
Si segnala a tal proposito , in via collaborativa, la sentenza TAR Lombardia, Sez. Il, n. 7508 delI'1.12.2010, che sì è espressa circa la rigida tempistica dettata dall'art. 13 della L.R. 12/2005 la quale, seppur fondata su indiscutibili esigenze di celerità, vanificherebbe tali esigenze qualora il termine di cui al comma 7 dell'art. 13 summenzionato fosse sanzionato con la perdita di efficacia dell'atto di adozione del PGT.
E' stato, dunque, ritenuto che l'inefficacia di cui al comma 7 punisca non lo mera inosservanza del termine dei novanta giorni, bensì la violazione dell'obbligo di adeguare il Documento di Piano alle incompatibilità ravvisate dalla Provincia PTCP) o dalla Regione (PTR).
In conclusione il TAR aderisce ad una lettura sostanzialistica della normativa regionale, dichiarando che la violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 13, comma 7 non comporta alcuna conseguenza, dovendo Io stesso ritenersi meramente ordinatorio.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE MARIA MAGGI
Allegati:
copia esposto per la Provincia
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del norninativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
La Direzione Generale Territorio e Urbanistica,in seguito all'esposto dei consiglieri del Gruppo El@ ha inviato la relazione che qui alleghiamo.
Protocollo Z1.2012.0008828 del 30/03/2012 Firmato cligitalmente da MARTA MAGGI Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE
Piazza Cillò di Lombardia n.1 wwwreaione.lprnbordìoit
20124 Milano teniIorio@pec.regione.lombardia.it
Te] 02 6765.1
Alla Ela - Alla c.a. Consiglieri comunali Sig ri Antonio Posa Fabio Villa Stefano
Castelletti e Massimiliano Biffi do Sede del Comune 24030 VILLA D'ADDA (BG)
Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di
24030 VILLA D'ADDA (BG)
e, p. c.
Alla Provincia di Bergamo
Settore Urbanistica e Agricoltura Servizio Strumenti Urbanistici
Via Sora, 4
24100 BERGAMO (BG)
Raccomandata a.r. AG
Oggetto: COMUNE DI VILLA D'ADDA (BG): esposto riguardante presunte violazioni di norme e procedure regionali nell'approvazione del PGT.
Ns riferimento: 1/E Villa D'Adda (BG).
Si riscontra l'esposto con allegati inviato dalle SS.LL. in data 28 gennaio 2012 anche ci questa Amministrazione (prot. in entrata n. Z1.2012.3308), con cui si denunciano talune presunte violazioni di norme e procedure nell'ambito dell'iter di formazione del PGT del Comune di Villa D'Adda, adottato con DCC n. 36 del 28.07.2011, con particolare riferimento alla mancata di pubblicazione sul sito web regionale SIVAS degli atti relativi al predetto procedimento, nonché alla non osservanza dei termini di cui al punto 6.5, comma 2, deIl'All.la alla DGR n. 91761 del 10. 11.2010 ed all'omessa pubblicazione sul sito web SIVAS degli atti di cui al punto 6.9 dell'All, la alla suddetta DGR n. 9176112010.
Gli esponenti lamentano, infine, anche la mancata revoca della suddetta DCC di adozione del PGT a seguito della sospensione dell'iter dì verifica di conformità del PGT con il PTCP, disposta dalla Provincia di Bergamo in data 3 dicembre 2011, a causa della mancata predisposizione della Valutazione di incidenza (VIC) relativa alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata "li Toffo".
Referente per l'istrufforia della pratica: MARINA ORLANDO Tel. 02/6765.4646
Sulla scorta della documentazione allegata, nonché delle verifiche effettuate presso gli Uffici regionali e della documentazione acquisita in via collaborativa presso la Provincia di Bergamo, si passano ad esaminare i presunti profili di illegittimità prospettati dalle SS.LL. nella lettera in riscontro, con cui si richiede all'Amministrazione Regionale, in conclusione, di "verificare quanto sopra esposto ed adottare, in merito alle Vs competenze, le eventuali misure necessarie".
A) SIVAS
In via preliminare, si segnala che la Regione non è coinvolta nei procedimenti di VAS, così come non è neppure titolare, in merito, di poteri di controllo sull'operato delle Amministrazioni Comunali, le quali assumono i relativi atti sotto la propria piena ed esclusiva competenza e responsabilità.
Risulta, ad ogni modo, che l'avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti di PGT unitamente alla procedura VAS sia avvenuto con deliberazioni di Giunta Comunale n. 119 e n. 120 dei 22 ottobre 2008 (sul sito web comunale è però presente unicamente una bozza del provvedimento di avvio della VAS) e che sia stato pubblicato sul BURL n. 53 del 31 dicembre 2008, in osservanza della normativa allora vigente di cui al punto 6.2 dell'All. 1 b) alla DGR n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e dell'art. 13, comma 2, della L.R. 12/2005.
Occorre precisare che, con DGR n. 8110971 del 30 dicembre 2009, riguardante la determinazione della procedura di VAS di piani e programmi, veniva successivamente normata in Lombardia la pubblicazione degli atti di VAS sul sito web regionale SIVAS, ma nulla veniva disposto circa i procedimenti in itinere, avviati cioè quando ancora il sito SIVAS non era operativo. Tali provvedimenti, pertanto, devono considerarsi soggetti al principio giuridico di ordine generale del tempus regit actum, in base al quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene emanato.
Ne discende quindi, in relazione al caso di specie, che i successivi provvedimenti riguardanti l'espletamento della procedura di VAS dovevano necessariamente esser pubblicati da parte del Comune di Villa d'Adda non solo sul proprio sito comunale ma anche su quello SIVAS, così come previsto, in via generale, dall'All, 3, punto 3.2.1. (Sistema Informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi Sivas e archivio documentale digitale) alla DGR n. 8110971 del 30 dicembre 2009 che testualmente dispone: "Le autorità che attivano procedimenti di VAS e di Verifica di assoggettabilità alla VAS sono tenute a depositare in SIVAS tutti gli atti che necessitano informazione al pubblico e comunque quelli previsti nei Modelli allegati alla presente deliberazione".
Si fa presente che la validità ditale allegato 3) viene, in seguito, esplicitamente confermata dalla DGR n. 9/761/2010 del 10. 11.2010 e che il "carattere di sperimentalità", attribuito a tutti i propri allegati dalle anzidette DGR n. 8/10971/2009 e n. 9176112010, non significa facoltatività nell'utilizzo di detti modelli, ai quali le autorità che attivano i procedimenti di VAS dovranno obbligatoriamente adeguarsi.
Il richiamo all'utilizzo del sito web in questione è, poi, operato, nello specifico, sia dall'All. 1 b (Documento di Piano-PGT-Piccoli Comuni) alla DGR n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 sia dal successivo All. 1 alla DGR n. 9176112010 del 10.11.2010.
Si segnala che non risulta esser mai pervenuta ai competenti Uffici Regionali, da parte dell'Amministrazione Comunale di Villa d'Adda, alcuna segnalazione o richiesta di assistenza per eventuali difficoltà incontrate nell'utilizzo del predetto sito web SIVAS.
Le SS.LL. lamentano che il Comune di Villa d'Adda, in data 4 novembre 2010 con nota prot.
n. 9529, abbia pubblicato esclusivamente sul proprio sito web comunale "l'avvio di
deposito del documento. di piano del FGT, unitamente al Rapporto Ambientale e alla
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Sintesi non Tecnica" riguardante la messa a disposizione presso gli uffici comunali, per sessanta giorni consecutivi, della proposta di Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, diversamente da quanto previsto dal punto 6.5, commi 2, 3 e 4, dell'All. 1 alla DGR n. 8110971 del 30 dicembre 2009, che imponeva la pubblicazione sul sito web SIVAS.
Non è noto alla scrivente se il Comune interessato abbia proceduto alla pubblicazione degli atti in esame sul BURL ma si sottolinea che la prevista pubblicazione sul sito SIVAS, dal 10 gennaio 2010, non è opzionale bensì sostitutiva di quella sul BURI, in virtù del punto 6.5 suddetto che espressamente richiama l'art. 32 della legge 69/2009. Trattasi di legge che, in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione dell'azione amministrativa, è finalizzata sia ad evitare duplicazioni sia alla eliminazione deglì sprechi concernenti i documenti in forma cartacea.
Riguardo alla medesima procedura di messa a disposizione per 60 giorni sopramenzionata, nell'esposto ci si duole anche che la seconda Conferenza di Valutazione si sia tenuta in data 22 dicembre 2010, ben prima dello scadere del termine prescritto dei 60 giorni che, coincideva, di contro, con la data del 4 gennaio 2011.
A tal proposito occorre chiarire che non è prescritto da alcuna disposizione normativa né nazionale (art. 14, comma 3, del D.Lgs 152/2006) né regionale (punto 6.6, comma 2, dell'All. i b alla DGR 9/761/2010) che la seconda Conferenza di Valutazione debba tenersi esclusivamente allo scadere del termine suddetto; è, invece, prassi per i comuni lombardi e• per l'Amministrazione Regionale stessa, nei casi di sua competenza, tenere tale seconda Conferenza a ridosso e non allo scadere del termine.
Preme mettere in luce, a tal proposito, che la seconda Conferenza di Valutazione, prevista dal punto 6.6. dell'All. 1b alla succitato DGR n.8/10971/2009 ed alla DGR n. 9/761/2010, è finalizzato, secondo quanto esplicitato dal punto 6 del Decreto della DG Territorio n. 13071 del 14.12.2010 (con cui si approva lo circolare "L'Applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi-VAS nel contesto comunale") a "valutare la proposta di PIP e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni e i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con verifica di VIA e Valutazione di incidenza) previsti".
Lo disamina delle osservazioni, rese in forma scritta nel termine suddetto dei 60 giorni e dirette a fornire nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, può senza dubbio avvenire sia nell'ambito della seconda Conferenza di Valutazione, sia in un momento successivo, rimanendo comunque in foto garantito il sistema di tutele previsto per la partecipazione del pubblico alle procedure dì VAS: tutte le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico, difatti, confluiranno nel parere motivato di cui al punto 6.6, dell'All. i b alle citate DGR, cioè nel provvedimento conclusivo del processo di VAS, che contiene l'intero percorso di valutazione e consultazione nei suoi vari passaggi.
Ulteriore rimostranza contenuta nell'esposto in esame, riguarda, poi, l'omessa pubblicazione sul sito web SIVAS degli atti di cui al punto 6.9 dell'All. 1 b alla DGR n. 9/761/2010.
Risulta effettivamente anche alla scrivente che "l'avviso di avvenuta adozione e successivo deposito degli atti costituenti il Piano di governo de! Territorio PGT" del 31 agosto 2011 sia stato pubblicato da parte dell'Amministrazione Comunale di Villa d'Adda, sul BURL (n. 36-serie ordinaria-del 7.11.201 1) anziché sul sito web SIVAS, come prescritto dal punto 6.9 dell'Ali. 1 alla DGR n. 91761/2010,
Si osserva che il punto 6.9 dell'All. I olio DGR n. 9/761/2010 sancisce esplicitamente la pubblicazione degli atti elencati sul sito web SIVAS.
Difatti, sebbene non vengo espressamente operato il richiamo all'art. 32 della legge
6912009 soprarichiamato, così come per il precedente punto 6.5 riguardante la procedura
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di messa a disposizione, lo pubblicazione sul SIVAS degli atti di cui al punto 6.9 deve sempre intendersi sostitutiva di quella sul BURL, in ossequio al punto 3.2.1 dell'All. 3 alta DGR n. 8110971/2009 (confermato dallo DGR n. 91761/2010). che testualmente dispone: USI VAS è sito informativo, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009 per tutte VAS e Verifiche di assoggettabilità alla VAS espletate in Regione Lombardia, a far data dal i gennaio 2010 tiene luogo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia prevista dal D.Lgs. n.412008".
Alla luce di quanto sopra riportato, si invito l'Amministrazione Comunale di Villa d'Adda a voler considerare gli aspetti di criticità fin qui illustrati, assumendo i relativi provvedimenti in via di autotutela al fine di ricondurre, laddove evidenziato, la fattispecie nella legalità.
B)ZPSILTOFFO
Si passa poi alla disamina delta problematica relativa alla. omesso redazione della Valutazione di incidenza (VIC) riguardante la ZPS denominata "Il Toffo", il cui riconoscimento è avvenuto il 11 ottobre 2011, sempre premettendo che, anche in questo caso, non si tratto di materia di diretta competenza dell'Amministrazione Regionale, la quale non è titolare di poteri di controllo sull'iter di formazione dei PGT dei Comuni, che assumono i relativi provvedimenti sotto la propria esclusiva responsabilità.
Come noto, lo Provincia di Bergamo, così come si evince dall'esposto in esame nonché dallo documentazione trasmessa alla scrivente in via collaborativa dalla Provincia medesima con molI del 29 febbraio u.s., ha inviato la nota prot. 116130/07.04 del 6 dicembre 2011, con cui richiedeva all'Amministrazione Comunale di Villa d'Adda la riapertura delta procedura di VAS e comunicava la sospensione del termine di cui all'art. 13, comma 5, della L.R.12/2005 (120 giorni) riguardante la procedura di verifica di compatibilità del PGT con il PTCP ai fini dell'acquisizione della suddetta Valutazione di Incidenza.
Con successiva nota prot. n. 121810107/04 del 23 dicembre 2011, la Provincia di Bergamo comunicava al Comune interessato la non necessità, a seguito di ulteriori approfondimenti giuridici, di sottoporre il PGT "alla riapertura della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed alla conseguente riadozione da parte del Consiglio Comunale", fermo restando, ad ogni modo, l'espletamento obbligatorio della procedura relativa alla Valutazione dello studio d'incidenza riguardante il suddetto sito di Rete Natura 2000.
Si concorda con le valutazioni espresse dalla Provincia di Bergamo, ricordando che, in virtù del punto 6.6 dell'All. 1 alla DGR n. 91761/2010 ed alla previgente DGR n. 811097112009, nonché in base alte indicazioni poi confermate dal punto 6 del Decreto della DG Territorio n. 13071 del 14.12.2010, spettava alla seconda Conferenza di Valutazione prendere atto del parere obbligatorio di VIC espresso dall'Autorità competente.
Pur considerando, quindi, che la VIC acquisita successivamente secondo te modalità già in corso, sarà oggetto di nuovo parere motivato (punto 6,9 dell'All. 1b alla DGR 9176112010), cui seguirà la riadozione del PGT da parte del Consiglio Comunale, così come richiesto dalla Provincia nella nota sopramenzionata, si suggerisce da parte della scrivente, in via meramente collaborativa, l'espletamento preventivo di una terza Conferenza di Valutazione che vagli definitivamente la nuova situazione delineatasi a seguito della conclusione della suddetta VJC e garantisca il concerto e la partecipazione degli interessati.
Inoltre, nella mai] sopracitatci della Provincia di Bergamo dello scorso 29 febbraio si rende noto che, o seguito di un incontro fra Provincia e Comune, "il termine dei 90 gg per l'approvazione del PGT che decorrono dalla scadenza della presentazione delle osservazioni a pena di inefficacia degli atti assunti (ex art. 13 comma 7 della L.R. 12/2005 s.m.i) era in scadenza a breve e quindi, oltre a riconoscere la necessità dello studio di VIC
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non vi erano comunque i tempi utili per l'approvazione del PGT nei termini di legge".
Si segnala a tal proposito , in via collaborativa, la sentenza TAR Lombardia, Sez. Il, n. 7508 delI'1.12.2010, che sì è espressa circa la rigida tempistica dettata dall'art. 13 della L.R. 12/2005 la quale, seppur fondata su indiscutibili esigenze di celerità, vanificherebbe tali esigenze qualora il termine di cui al comma 7 dell'art. 13 summenzionato fosse sanzionato con la perdita di efficacia dell'atto di adozione del PGT.
E' stato, dunque, ritenuto che l'inefficacia di cui al comma 7 punisca non lo mera inosservanza del termine dei novanta giorni, bensì la violazione dell'obbligo di adeguare il Documento di Piano alle incompatibilità ravvisate dalla Provincia PTCP) o dalla Regione (PTR).
In conclusione il TAR aderisce ad una lettura sostanzialistica della normativa regionale, dichiarando che la violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 13, comma 7 non comporta alcuna conseguenza, dovendo Io stesso ritenersi meramente ordinatorio.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE MARIA MAGGI
Allegati:
copia esposto per la Provincia
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del norninativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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IN SEGUITO A QUESTA RISPOSTA ECCO
L'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE STEFANO CASTELLETTI
DEL GRUPPO EL@
A mezzo mail
All’Assessore all’urbanistica del comune di Villa d’Adda
Roberto Paggi
Al Responsabile dell’ufficio Tecnico e autorità competente per la VAS
Rosamaria Guardascione
Oggetto : Interrogazione con risposta scritta a proposito della violazione delle norme e procedure regionali nell’approvazione del PGT.
Premesso che in molte occasioni è stato fatto presente alle SS.VV. che le procedure adottate dal comune di Villa d’Adda in merito al PGT non sono conformi alla normativa vigente, tali criticità, verbalizzate anche nei relativi consigli comunali, non sono state prese in considerazione. A questo proposito la Regione Lombardia nella raccomanda del 30 marzo 2012 (prot. n. Z1.2012.0008828) a titolo collaborativo vi invita “ a voler considerare gli aspetti di criticità illustrati, assumendo i relativi provvedimenti in via di autotutela al fine di ricondurre, laddove evidenziato, la fattispecie nella legalità. “
E ancora, relativamente alla ZPS del Toffo:
“ si suggerisce, in via meramente collaborativa, l’espletamento preventivo di una terza Conferenza di Valutazione che vagli definitivamente la nuova situazione delineatasi… e garantisca il concerto e la partecipazione degli interessati”
Riguardo alla procedura della VAS la Regione Lombardia conferma che il comune di Villa d’Adda non ha ottemperato nemmeno alle disposizione relative alla pubblicazione degli atti sul SIVAS, peraltro obbligatori per legge.
A fronte di questa conferma da parte della Regione Lombardia sulle numerose mancanze ed errori fin qui operati sul PGT e sollevate dalla minoranza consiliare el@, vi chiedo:
se prenderete in considerazione la raccomandata della Regione Lombardia che ha ravvisato, nell’intero procedimento amministrativo da voi istruito alcuni passaggi illegittimi invitandovi a ricominciare l’iter del Piano di Governo del Territorio, con la consapevolezza del fatto che con il prosieguo l’iter di adozione e la conseguente approvazione di questo strumento, illegittimo, chiunque ne abbia interesse potrà impugnarlo, con l’aggravio di ulteriori spese che il comune dovrà affrontare.
Villa d’Adda 15 aprile 2012
Il consigliere
Castelletti Stefano
Cosa risponderanno ora i nostri "prodi" tecnici ed assessori competenti?
Continueranno a negare la realtà anche di fronte all'evidenza?
controllate che non vengano fatte altre modifiche oltre a quelle interessate.
RispondiEliminagia' ad agosto 2011 erano stati avvisati dalla minoranza, che la procedura seguita era incompleta.I geni dell'urbanistica e della incapacita' di attuare quanto scritto dalle norme ( le norme sono scritte in italiano e non in aramaico) hanno ,come sempre, ridicolizzato i buoni consigli che l'attuale minoranza ha sempre bonariamente elargito.Risultato finale:ennesima figura di...... e spreco di soldi e di tempo.
RispondiEliminaE' tale la loro arrogante ignoranza che si ritengono infallibili e non si rendono conto di essere invece degli irresponsabili che sperperano denaro pubblico solamente per soddisfare il loro amor proprio.
EliminaQueste persone sono un grave danno per la pubblica amministrazione e vanno fermati per tempo,prima che combinino altri e ben più irreparabili danni al nostro paese!
Gigi
Hanno già combinato tanti guai con la loro incapacità e tracotanza che putroppo dobbiamo accolarci. La maggior parte della gente è stanca di avere a che fare con questi geni, ma non si vergognano?
Eliminascusate , ma il link non porta a nulla.
RispondiEliminaProbabili problemi con Gmail.
EliminaVediamo di rimediare al più pesto.
Grazie per la segnalazione.