DAL SITO DEL COMUNE.
21/01/2013
Si avvisa la cittadinanza che è online il documento: Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) che prevede il censimento dell’amianto. E' un adempimento molto semplice e richiede la compilazione di un modulo “NA1”- indicando se nella propria abitazione siano presenti manufatti in amianto.
Il modulo è reperibile presso i Comuni di residenza, oppure nelle sedi territoriali delle ASL o scaricandolo dal sito internet della ASL: www.asl.bergamo.it.
Una volta completato, andrà inviato o consegnato agli uffici territoriali del Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL.
Per maggiori informazioni scaricate i documenti associati.
............................................................................
La Regione Lombardia, attraverso l'approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia
(PRAL), avvenuta con Decreto di Giunta Regionale n. 8/1526 del 22/12/2005, si è posta
come obiettivo strategico l'eliminazione dell'amianto dal territorio lombardo entro 10 anni
dall'approvazione del PRAL.
Sono state previste perciò alcune azioni tra cui il censimento di tutte le strutture ed
edifici con presenza di amianto.
La Regione Lombardia ha previsto che tale censimento possa avvenire anche attraverso
l'autonotifica del proprietario dell’immobile contenente amianto, così il cittadino potrà davvero
essere il principale artefice della sua salute.
I proprietari di immobili con presenza di amianto, utilizzando l'apposito modulo di
autonotifica; e trasmettendolo , in duplice copia, all'ASL di Bonate Sotto, avrà adempiuto
totalmente ai suoi obblighi di legge
===================================================
TUTTO CIO’ CHE SI DEVE SAPERE
NORMATIVA
L’uso di materiali contenenti amianto è soggetto alla Legge n° 257/1992 - “Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto”.
L’art. 10 di tale Legge prevede l’adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione
dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto.
La Regione Lombardia ha emanato la L. R. 29 settembre 2003, n. 17 “Norme per il risanamento
dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”, con la quale viene data attuazione alle
disposizioni della Legge 257/92, estendendo il campo di intervento anche all’amianto in matrice
compatta.
L’art. 6 di tale legge stabilisce che i proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di
amianto o di materiali contenenti amianto hanno l’obbligo di comunicare tale presenza all’ASL
competente per territorio.
Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato ai sensi dell’art. 10 della L. 257/92 e
dell’art. 3 della L.R. 17/2003, è stato approvato con d.g.r. n. VIII/1526 del 22/12/2005.
La Legge Regionale 14 del 31.07.2012 ha apportato modifiche ed integrazioni alla L.R. 17/2003 e
stabilisce sanzioni per chi non effettua autodenuncia di presenza di eternit entro i termini di legge;
Il PRAL, in base a quanto stabilito dall’art. 3 della L.R. 17/2003, contiene le azioni e gli strumenti
per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge stessa all’art. 1, ovvero:
1) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da fibre di amianto;
2) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell’amianto;
3) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza
dell’amianto.
Inoltre il PRAL si pone come obiettivo strategico l’eliminazione dal territorio lombardo dell’amianto
presente negli ambienti di vita e di lavoro entro 10 anni.
CENSIMENTO DELL’AMIANTO
In base alla L. 257/92 i proprietari hanno l’obbligo di denunciare all’ASL la presenza di amianto o di
materiali contenenti amianto in matrice friabile; la L.R. 17/2003 ha esteso l’obbligo anche ai
manufatti in cemento-amianto (amianto in matrice compatta).
I modelli per la notifica della presenza di amianto sono riportati nell’Allegato 4 del PRAL.
Il censimento viene svolto dalle ASL in collaborazione con i Comuni e le Province.
Il PRAL stabilisce che occorre comunque favorire, attraverso azioni di informazione e
sensibilizzazione realizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali e
provinciali,l’autonotifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici privati.
A tal fine i Comuni invieranno ai proprietari l’apposito modulo di cui all’Allegato 4 che dovrà essere
restituito debitamente compilato all’ASL.
OBBLIGHI DEI PROPRIETARI
A tutt’oggi non esiste l’obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto, a meno che non sia
stata rilevata la pericolosità di dispersione delle fibre.
Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario di un edificio, l’amministratore o il responsabile
dell’attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad
attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli
occupanti.
PROGRAMMA
Tale programma implica:
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le
attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti
amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e
tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga
inavvertitamente manomesso;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi
manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei
materiali contenenti amianto.
A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione
e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto
nello
stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvede a far ispezionare l’edificio almeno una
volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un
dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà
essere trasmessa alla ASL competente la quale può prescrivere di effettuare un
monitoraggio ambientale periodico delle fibre aero disperse all’interno dell’edificio.
Inoltre, in base alla Legge 257/92 e alla L.R. 17/2003, i proprietari hanno l’obbligo di denunciare
all’ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, utilizzando il modulo di cui
all’allegato n. 4 del PRAL.
La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto deve essere
effettuata secondo il Protocollo Regionale approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità
n. 13237 del 18/11/2008. La valutazione, che deve essere sottoscritta da personale qualificato,
(Ingegnere, Architetto, Geometra, Tecnico con patentino regionale per l’amianto), permette di
calcolare l’Indice di Degrado (I.D.). In base al risultato ottenuto, gli interventi da attivare saranno:
1. nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
2. esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
3. rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)
METODI DI BONIFICA:
I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono:
· la sovracopertura
· l'incapsulamento
· la rimozione
La sovracopertura consiste nell'installare una nuova copertura al di sopra di quella esistente in
cemento-amianto che verrà comunque lasciata se la struttura portante può supportare un carico
permanente aggiuntivo.
L'incapsulamento prevede la pulizia della superficie della copertura da ricoprire e quindi l'utilizzo
di appositi prodotti ricoprenti.
Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice e resta a carico del
committente l'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.
La rimozione prevede la totale asportazione della copertura in cemento amianto e la sostituzione.
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Amianto
Si avvisa la cittadinanza che è online il documento: Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) che prevede il censimento dell’amianto. E' un adempimento molto semplice e richiede la compilazione di un modulo “NA1”- indicando se nella propria abitazione siano presenti manufatti in amianto.
Il modulo è reperibile presso i Comuni di residenza, oppure nelle sedi territoriali delle ASL o scaricandolo dal sito internet della ASL: www.asl.bergamo.it.
Una volta completato, andrà inviato o consegnato agli uffici territoriali del Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL.
Per maggiori informazioni scaricate i documenti associati.
............................................................................
La Regione Lombardia, attraverso l'approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia
(PRAL), avvenuta con Decreto di Giunta Regionale n. 8/1526 del 22/12/2005, si è posta
come obiettivo strategico l'eliminazione dell'amianto dal territorio lombardo entro 10 anni
dall'approvazione del PRAL.
Sono state previste perciò alcune azioni tra cui il censimento di tutte le strutture ed
edifici con presenza di amianto.
La Regione Lombardia ha previsto che tale censimento possa avvenire anche attraverso
l'autonotifica del proprietario dell’immobile contenente amianto, così il cittadino potrà davvero
essere il principale artefice della sua salute.
I proprietari di immobili con presenza di amianto, utilizzando l'apposito modulo di
autonotifica; e trasmettendolo , in duplice copia, all'ASL di Bonate Sotto, avrà adempiuto
totalmente ai suoi obblighi di legge
===================================================
TUTTO CIO’ CHE SI DEVE SAPERE
NORMATIVA
L’uso di materiali contenenti amianto è soggetto alla Legge n° 257/1992 - “Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto”.
L’art. 10 di tale Legge prevede l’adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione
dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto.
La Regione Lombardia ha emanato la L. R. 29 settembre 2003, n. 17 “Norme per il risanamento
dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”, con la quale viene data attuazione alle
disposizioni della Legge 257/92, estendendo il campo di intervento anche all’amianto in matrice
compatta.
L’art. 6 di tale legge stabilisce che i proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di
amianto o di materiali contenenti amianto hanno l’obbligo di comunicare tale presenza all’ASL
competente per territorio.
Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato ai sensi dell’art. 10 della L. 257/92 e
dell’art. 3 della L.R. 17/2003, è stato approvato con d.g.r. n. VIII/1526 del 22/12/2005.
La Legge Regionale 14 del 31.07.2012 ha apportato modifiche ed integrazioni alla L.R. 17/2003 e
stabilisce sanzioni per chi non effettua autodenuncia di presenza di eternit entro i termini di legge;
Il PRAL, in base a quanto stabilito dall’art. 3 della L.R. 17/2003, contiene le azioni e gli strumenti
per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge stessa all’art. 1, ovvero:
1) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da fibre di amianto;
2) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell’amianto;
3) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza
dell’amianto.
Inoltre il PRAL si pone come obiettivo strategico l’eliminazione dal territorio lombardo dell’amianto
presente negli ambienti di vita e di lavoro entro 10 anni.
CENSIMENTO DELL’AMIANTO
In base alla L. 257/92 i proprietari hanno l’obbligo di denunciare all’ASL la presenza di amianto o di
materiali contenenti amianto in matrice friabile; la L.R. 17/2003 ha esteso l’obbligo anche ai
manufatti in cemento-amianto (amianto in matrice compatta).
I modelli per la notifica della presenza di amianto sono riportati nell’Allegato 4 del PRAL.
Il censimento viene svolto dalle ASL in collaborazione con i Comuni e le Province.
Il PRAL stabilisce che occorre comunque favorire, attraverso azioni di informazione e
sensibilizzazione realizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali e
provinciali,l’autonotifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici privati.
A tal fine i Comuni invieranno ai proprietari l’apposito modulo di cui all’Allegato 4 che dovrà essere
restituito debitamente compilato all’ASL.
OBBLIGHI DEI PROPRIETARI
A tutt’oggi non esiste l’obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto, a meno che non sia
stata rilevata la pericolosità di dispersione delle fibre.
Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario di un edificio, l’amministratore o il responsabile
dell’attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad
attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli
occupanti.
PROGRAMMA
Tale programma implica:
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le
attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti
amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e
tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga
inavvertitamente manomesso;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi
manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei
materiali contenenti amianto.
A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione
e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto
nello
stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvede a far ispezionare l’edificio almeno una
volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un
dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà
essere trasmessa alla ASL competente la quale può prescrivere di effettuare un
monitoraggio ambientale periodico delle fibre aero disperse all’interno dell’edificio.
Inoltre, in base alla Legge 257/92 e alla L.R. 17/2003, i proprietari hanno l’obbligo di denunciare
all’ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, utilizzando il modulo di cui
all’allegato n. 4 del PRAL.
La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto deve essere
effettuata secondo il Protocollo Regionale approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità
n. 13237 del 18/11/2008. La valutazione, che deve essere sottoscritta da personale qualificato,
(Ingegnere, Architetto, Geometra, Tecnico con patentino regionale per l’amianto), permette di
calcolare l’Indice di Degrado (I.D.). In base al risultato ottenuto, gli interventi da attivare saranno:
1. nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
2. esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
3. rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)
METODI DI BONIFICA:
I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono:
· la sovracopertura
· l'incapsulamento
· la rimozione
La sovracopertura consiste nell'installare una nuova copertura al di sopra di quella esistente in
cemento-amianto che verrà comunque lasciata se la struttura portante può supportare un carico
permanente aggiuntivo.
L'incapsulamento prevede la pulizia della superficie della copertura da ricoprire e quindi l'utilizzo
di appositi prodotti ricoprenti.
Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice e resta a carico del
committente l'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.
La rimozione prevede la totale asportazione della copertura in cemento amianto e la sostituzione.
.............................................................................................................................
CENSIMENTO
AMIANTO
Ambito 1
- BERGAMO
Via Borgo Palazzo 130
Referenti:
Grazioli M. 035/2270496
Biffi S. 035/2270511
Regonesi A. 035/2270504
Ambito 2
- BONATE SOTTO
c/o Istituto Bernareggi
Via Garibaldi, 15
- ZOGNO Via Martiri della Libertà
Referenti:
Morini C. 035/4991131
Zonca R. 035/4991294
Ambito 3
- TRESCORE BALNEARIO
Via Mazzini13
- LOVERE P.zzale Bonomelli, 8
Referenti:
Lacavalla G. 035/955454
Busca N. 035/4349656
035/955415
Ambito 4
- ALBINO Viale Stazione 26/a
- CLUSONE Via Matteotti, 11
Referenti:
Molinari M. 035/759647
Cevenini S. 035/759648
Brasi E. 0346/89015
Ambito 5
- TREVIGLIO
Viale Cesare Battisti 8
Referenti:
Ceruti N. 0363/590931
Goisis G. 0363/590936
SEDI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO A CUI RIVOLGERVI PER INFORMAZIONI
PER PRIVATI CITTADINI
Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) prevede il censimento dell’amianto:
è un adempimento molto semplice e richiede la compilazione di un modulo “NA1”- indicando se nella propria abitazione siano presenti
manufatti in amianto.
Il modulo è reperibile presso i Comuni di residenza, oppure nelle sedi territoriali delle ASL o scaricandolo dal sito internet della ASL:
www.asl.bergamo.it.
Una volta completato, andrà inviato o consegnato agli uffici territoriali del Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL.
DOVE SI PUÒ TROVARE?
PER ESEMPIO NEI TUBI, NELLE CANNE FUMARIE E NELLE TETTOIE
Regione Lombardia
Sanità
manifesto amianto ok 30-07-2009 6:53 Pagina 1
AMIANTO
Ambito 1
- BERGAMO
Via Borgo Palazzo 130
Referenti:
Grazioli M. 035/2270496
Biffi S. 035/2270511
Regonesi A. 035/2270504
Ambito 2
- BONATE SOTTO
c/o Istituto Bernareggi
Via Garibaldi, 15
- ZOGNO Via Martiri della Libertà
Referenti:
Morini C. 035/4991131
Zonca R. 035/4991294
Ambito 3
- TRESCORE BALNEARIO
Via Mazzini13
- LOVERE P.zzale Bonomelli, 8
Referenti:
Lacavalla G. 035/955454
Busca N. 035/4349656
035/955415
Ambito 4
- ALBINO Viale Stazione 26/a
- CLUSONE Via Matteotti, 11
Referenti:
Molinari M. 035/759647
Cevenini S. 035/759648
Brasi E. 0346/89015
Ambito 5
- TREVIGLIO
Viale Cesare Battisti 8
Referenti:
Ceruti N. 0363/590931
Goisis G. 0363/590936
SEDI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO A CUI RIVOLGERVI PER INFORMAZIONI
PER PRIVATI CITTADINI
Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) prevede il censimento dell’amianto:
è un adempimento molto semplice e richiede la compilazione di un modulo “NA1”- indicando se nella propria abitazione siano presenti
manufatti in amianto.
Il modulo è reperibile presso i Comuni di residenza, oppure nelle sedi territoriali delle ASL o scaricandolo dal sito internet della ASL:
www.asl.bergamo.it.
Una volta completato, andrà inviato o consegnato agli uffici territoriali del Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL.
DOVE SI PUÒ TROVARE?
PER ESEMPIO NEI TUBI, NELLE CANNE FUMARIE E NELLE TETTOIE
Regione Lombardia
Sanità
manifesto amianto ok 30-07-2009 6:53 Pagina 1
DUNQUE CARI CITTADINI ENTRO 22/12/2015 BISOGNA TOGLIERLO O ADEGUARSI ALLE NORMATIVE IL TIRA A CAMPà è FINITO !!!! SE SI METTE IL FOTOVOLTAICO IL GSE ELARGISCE UN SOVRAINCENTIVO
RispondiEliminalibero
ps PENA GROSSA SANZIONE ED IN PIù OBBLIGATI A SMALTIRLO , SI PùO DENUNCIARE CHI NON SI ADEGUA ...
Due anni fa il gruppo el@,tramite il proprio consigliereFrancesco Arrigoni,aveva chiesto alla maggioranza che venisse fatto un censimento dei tetti in amianto presenti in paese, e che si invitassero i proprietari a provvedere allo smaltimento di questa pericolosa copertura. Fu risposto che non esistevano i fondi ( il censimento doveva essere fatto dai 2 tecnici comunali in pochi giorni). Questa e' un'ennesima dimostrazione di quanto abbiano a cuore la salute dei cittadini.
RispondiEliminax chi fosse interessato cè l associazione
RispondiEliminaSOTTOILMONTESOLARE che a delle convenzioni particolari sullo smaltimento dell AMIANTO
Personalmente non trovo giusto che i proprietari dei tetti in eternit, magari ancora in buono stato, vengono obbligati a provvedere e sostenere completamente lo smaltimento, per pochissimi metri quadrati ci vogliono migliaia di euro. Chi ha dell'eternit sui tetti ultimamente si sente quasi un delinquente e un ricercato, uno da perseguitare. Chiunque abbia dell'eternit su qualche tetto non l'ha rubato ma pagato, non l'ha messo di nascosto ma rispettando le regole allora in vigore. Sarebbe dunque corretto chiamare in causa anche chi lo costruiva, chi lo commercializzava e chi permetteva e ne autorizzava l'uso perchè ritenuto idoneo. Sicuramente è più comodo prendersela adesso con il cittadino che è il più debole e obbligarlo a sostenere spese enormi, permettendo ad altri che si sono arricchiti costruendo e vendendo il prodotto, ora di lavarsene le mani. Si dovrebbero stanziare degli aiuti "reali e non sulla carta" almeno per i privati. Se io fossi il proprietario di un tetto in eternit ancora in buono stato, che a gia difficolta ad arrivare a fine mese, non penso mi indebiterei per migliaia di euro per toglierlo e alrettanti per rimetterne un'altro di diverso materiale, ma......sarei disposto a QUALSIASI altra soluzione.
RispondiEliminafino a giugno di quest anno è possibile detrarre il 50% delle spese di ristrutturazione ed è gia qualcosa
Eliminaspiace ma chi la messo sto eternit ha avuto 10 anni di tempo x smaltirlo
LA SALUTE è primaria LA LEGGE è GIUSTA anzi troppo permissivismo è stato fatto è bisognava adeguarsi
ps magari se il comune non sperperava cosi tanto qualcosa poteva elargire ma lè nada 20 di mutui....e la torre di babele
il buono stato è solo a vista ma il tempo e i venti ne corrodono tale materiale e vola in microparticelle e viene respirato dai concittadini o nei terreni dove mettiamo frutta, verdura e sai bene le complicazioni ci si lascia la VITA
BISOGNA ADEGUARSI ALLA NORMATIVA !
libero
Sicuri che tutta questa improvvisa premura sia giustificata? Certamente l'amianto non è salutare "come tanta altre cose del resto" ma tirando in ballo l'ambiente e parlando della salute dei cittadini, chi è che si oppone? L'effetto è scontato.
RispondiEliminaPerò pensandoci bene, le cifre che ruotano attorno per lo smaltimento/rimozione dell'amianto sono enormi, milioni e milioni di euro, indifferentemente da chi li sborsa, ma di sicuro qualcuno li intasca tutti questi soldi. Il giro d'affari, il volume di lavori che si innesca in breve tempo, sicuramente fanno appetito a molti. Guardando poi cosa riescono combinare e intascare ogni giorno i nostri politici e amministratori in fatto di fregature, finanziamenti e raggiri. A noi italiani nel mondo nessuno ci fa scuola. Sicuri non ci sia il solito grosso magna magna??
A me qualche dubbio viene.
Spero proprio di sbagliarmi, pensar male è peccato ma spesso si azzecca.
forse qualcuno è più sordo di chi non vuol sentire e abbia avuto la fortuna di non aver conosciuto qualcuno che ne fosse toccato
RispondiEliminavi consiglio di leggere ed informarvi sulle malattie provocate dall amianto :diciamo versamento pleurico è benigna .. la più subdola poi :
Mesotelioma pleurico: è un tumore talmente raro che, quando si manifesta, la sua presenza è significativa. Nei soggetti esposti ad amianto, è fortemente indicativo di malattia professionale. C'è una pericolosità in ordine decrescente: Crocidolite, Amosite, Crisotilo. I tipi di esposizione possono essere: professionale (certa, probabile, possibile),DOMESTICA, AMBIENTALE, PER HOBBY, IGNOTA .... È definito anche "tumore familiare o di vicinanza", perché si sono verificati casi di tumori in familiari di soggetti esposti all'amianto, soprattutto nelle mogli degli stessi soggetti (abiti di lavoro da pulire). Questo perché gli elementi di amianto rimangono sospesi nell'aria per ore in un ambiente piccolo come quello domestico. Si è visto in maniera inequivocabile che la presenza di mesotelioma è notevole in aree industriali o vicine a cantieri navali, quindi aree inquinate. Colpisce entrambi i sessi, ed è formato da una massa che si diffonde molto estesamente lungo i foglietti fibrosi delle pleure, assomigliando alle gocce di cera. La membrana risponde con la produzione di liquido che vi si riversa all'interno (versamento), e che può essere analizzato, svelando la presenza del tumore. Esso evolve in più stadi, prima come una massa isolata, poi con interessamento degli organi vicini e, successivamente, con metastasi a distanza.
L'esordio è spesso insidioso, con una storia di versamenti pleurici inspiegabili, dolore toracico sordo e profondo, che in seguito diventa intenso e costante. Altri sintomi più tardivi sono la dispnea dopo uno sforzo, dimagrimento, malessere, facile affaticabilità, debolezza. La diagnosi prevede la radiografia del torace (mostra aree opache irregolari e versamento pleurico), l'esame del liquido pleurico, la TAC e la PET. Allo stato attuale non esiste uno standard terapeutico a causa del fallimento dei diversi trattamenti (chirurgia, chemioterapia, radioterapia). Per la prevenzione, devono essere rispettati i valori limite di crisotilo (0,6 fibre per centimetro cubo d'aria) e di altre varietà di amianto più cancerogene (0,2 fibre per centimetro cubo d'aria). Inoltre, sono obbligatori mezzi di protezione personale e soprattutto eliminazione del fumo. L'eliminazione dell'asbesto dalle strutture dove è stato usato non sempre è efficace e sicura; sarebbe meglio la coibentazione, ossia il suo rivestimento con materiale inerte.
Mesotelioma peritoneale : nel 10-15% dei casi questo tumore può interessare il peritoneo, cioè la membrana che avvolge l'intestino. Dà sintomi iniziali vaghi, caratterizzati solitamente dalla comparsa di ascite (versamento nella cavità del peritoneo) e dolore addominale.
ed altre effetti collaterali e malattie derivanti fatevi una bella ricerca .. PRIMA CHE LA VIVIATE DIRETTAMENTE E POI COME SI DICE REQUIEM
libero