RICEVIAMO DA STEFANO CASTELLETTI.
Ospitiamo qui il comunicato di Stefano Castelletti,Segretario di Sezione della Lega Nord,in merito alle vicende delle bacheche comunali di Villa d'Adda.
Ospitiamo qui il comunicato di Stefano Castelletti,Segretario di Sezione della Lega Nord,in merito alle vicende delle bacheche comunali di Villa d'Adda.
La faccenda delle bacheche comunali:
La normativa:
- Il decreto legislativo 507 del 1993 disciplina la gestione della pubblicità e delle pubbliche affissioni da parte dei Comuni stabilendone le tipologie, le modalità di applicazione delle tariffe e la gestione.
L’art. 3 comma 3 del decreto legislativo 507 del 15/11/1993 recita testualmente:
“ Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette”.
- I regolamenti, a sensi dell’art. 42 comma 2 lettera a) del Testo unico sono competenza del Consiglio Comunale e non possono essere adottati dalla Giunta nemmeno in via d’urgenza.
- La legge 244 del 24 dicembre 2007 (art. 2 comma 7) ha introdotto di nuovo la facoltà di consentire le affissioni dirette, infatti l’articolo cita testualmente:
“1. I Comuni che hanno riservato il 10% degli spazi totali per l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’art. 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10%”. Quindi, per sintetizzare, dal 01.01.2008 torna la facoltà di procedere alle affissioni dirette ma a Villa d’Adda non è stato adottato alcun regolamento in merito, pertanto, a mio parere, non possono essere fatte affissioni dirette su spazi comunali.
Nella fattispecie la maggioranza avrebbe dovuto predisporre e adottare un piano generale degli impianti pubblicitari e di affissione che andava studiato tenendo conto del territorio, dell’impatto ambientale, del numero della popolazione ecc.; avrebbero dovuto stabilire se destinare spazi su bacheche di proprietà del Comune o autorizzare bacheche private su spazi di proprietà comunale definendone le tipologie e via dicendo, il tutto mediante un regolamento adottato dal consiglio comunale; ma ovviamente non hanno fatto nulla.
l’affissione diretta e la pubblicità non a pagamento su spazi di proprietà comunale va disciplinata mediante l’adozione di un regolamento comunale (approvato dal Consiglio che disciplini la materia, in assenza del regolamento a mio avviso non può essere autorizzata alcuna bacheca ed alcuna affissione diretta.
Hanno autorizzato l’apposizione di bacheche per affissioni dirette non a pagamento, su territorio di proprietà comunale senza far pagare l’occupazione di suolo pubblico, in forza di un semplice “parere” della Giunta, quando invece per esentare dal pagamento delle pubbliche affissioni altri soggetti hanno predisposto delle delibere di giunta (esempio patrocinio festa sul fiume con esenzione diritti affissioni – delibera g.c. 57 del 2011 e altre da ultimo patrocinio rassegna teatrale delibera g.c. 91 del 02.09.2011 pubblicata all’albo 8 novembre),
Alcune definizioni che la maggioranza sembra ignorare:
- la pubblicità fatta sul territorio del comune è a pagamento.
E’ pubblicità e si paga quella fatta mediante cartelli che indicano la direzione di un attività commerciale o professionale, cartelli che pubblicizzano attività commerciali o professionali, insegne (oltre una certa dimensione) volantini (oltre una certa dimensione), è pubblicità anche una bacheca o una vetrina o una vetrofania dove vengono poste comunicazioni commerciali, i veicoli che portano manifesti pubblicitari ecc. La pubblicità si paga in base alle misure e al tempo di esposizione del cartello pubblicitario e se si tratta di mezzi di trasporto in base alla potenza del mezzo. Si paga anche se sono esposti su proprietà privata basta che siano visibili
- le affissioni sono quelle che effettua la ditta incaricata sulle bacheche comunali; in questo caso si prenotano gli spazi e si paga in base alla misura e al tempo di esposizione.
- Le affissioni dirette sono quelle che vengono fatte dal singolo senza l’intervento della ditta incaricata. La legge le prevede ma non sono obbligatorie.
Questo tipo di affissioni di tipo non commerciale (altrimenti sarebbero a pagamento) deve essere regolamentata dal comune che intende adottarla altrimenti occorre passare sempre attraverso la ditta incaricata delle affissioni e pagare il dovuto; se il comune fa un regolamento dove inserisce anche la possibilità di fare le affissioni dirette deve individuare degli spazi (massimo il 10% di quelli che ha il comune stesso a disposizione) e dedicarli a questi tipi di affissione, deve però anche regolamentare come assegnarli (ad esempio se il comune ha destinato 3 bacheche per affissioni dirette a enti non commerciali deve definire quale spazio su queste tre bacheche destinare ai partiti, quale alle associazioni senza scopo di lucro e quale ad altri enti senza scopo di lucro, deve inoltre definire come si chiede lo spazio da parte del partito o dell’associazione, perché ovviamente gli spazi sono limitati e non può usarli sempre un partito o un associazione, sono richieste temporanee e si consentirà di affiggere manifesti non commerciali per un certo periodo in base alle richieste avute, come era stato fatto con il regolamento approvato nel 2006 e poi abrogato nel 2007). Queste affissioni non sono a pagamento ma non possono essere di tipo commerciale.
- L’occupazione di suolo pubblico, anche temporanea è quasi sempre a pagamento con eventualmente una serie si agevolazioni definite da un regolamento (che in questo caso esiste a Villa d’Adda).
Il caso delle due bacheche dei partiti PD e Lega Nord autorizzate nel piazzale Avis- Aido è molto anomalo per i seguenti motivi:
1) Sono delle affissioni dirette fatte su terreno di proprietà comunale ma la bacheca è di proprietà del partito (le affissioni dirette dovrebbero essere fatte su bacheche del Comune)
2) Quando le bacheche sono di proprietà del privato ed il privato mette le proprie comunicazioni dovrebbero essere trattate come pubblicità permanente ed a pagamento in base alla dimensione della bacheca.
Nel mio caso hanno consentito l’occupazione di suolo pubblico in modo permanente senza pagamento dello stesso (potrebbero aver applicato l’esenzione prevista per i partiti politici quando mettono i gazebo, il problema è che si tratta di un’occupazione permanente consentita in un luogo che, per dimensione non consente di accontentare tutte le eventuali altre richieste che potrebbero presentarsi). Non l’hanno trattata come pubblicità perché avrebbero dovuto farci pagare l’imposta. L’hanno trattata come affissioni dirette da enti non commerciali ma con la doppia anomalia che le bacheche non sono del comune e quindi destinate permanentemente ai manifesti del partito che ne è proprietario, e soprattutto, non hanno un regolamento vigente che le disciplini, ed essendo con l’attuale normativa una facoltà per i comuni acconsentire alle affissioni dirette, senza regolamento che le disciplini diventa impossibile stabilire dove e come effettuarle. Inoltre teniamo presente che, se un manifesto che pubblicizza la festa del partito PD o della Lega Nord passa attraverso la ditta delle affissioni paga al comune i diritti, mediante l’affissione sulle bacheche di loro proprietà ma su suolo pubblico, non paga nulla, né il diritto di affissione perché lo affigge direttamente, né la pubblicità perché quelle bacheche non sono state trattate come bacheche pubblicitarie, però obiettivamente non esiste alcun atto (e questo può essere solo un regolamento adottato dal consiglio) che giustifichi questo mancato introito; questo potrebbe essere danno erariale.
Il segretario della Lega Nord di Calusco e Villa d’Adda
Stefano Castelletti
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