From:Difensore Regionale Lombardia [mailto:info@difensorecivico.lombardia.it]
Sent: 21 March 2012 16:06
To: Posa, Antonio
Subject: Difensore Civico Regionale Rif : N° 1.5.1/10 Pratica N° 201200038
Sent: 21 March 2012 16:06
To: Posa, Antonio
Subject: Difensore Civico Regionale Rif : N° 1.5.1/10 Pratica N° 201200038
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Facciamo seguito alla sua risposta del 13 marzo 2012, anzitutto per precisare che l'art. 112 del Regolamento generale del Consiglio regionale ci sembra, di fatto, meno invasivo della procedura instauratasi in codesto Comune e lamentata dai Consiglieri istanti. L'articolo citato richiama espressamente l'art. 13, che al comma 6 sancisce - tra l'altro - il diritto dei Consiglieri regionali di "ottenere direttamente dagli uffici regionali, da istituzioni, enti, aziende o agenzie regionali, dalle società e fondazioni partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio del loro mandato, sui quali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge". Non solo, il successivo comma 6 prevede, così come disposto dal Regolamento generale, l'obbligo di "risposta immediata alle interrogazioni, nonchè il diritto dei consiglieri ad ottenere risposte in tempi certi alle interrogazioni e alle interpellanze presentate". L'art. 112 - di conseguenza - prevede l'accesso a "informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio del ... mandato", sancisce che le richieste siano riferite ad "oggetti determinati" e non generiche, indica "un periodo di almeno quindici giorni" per l'esercizio dell'accesso e prevede che l'eventuale differimento, limitazione o rifiuto siano "motivati in forma scritta". L'accesso dei Consiglieri di codesto comune non è però peil tabulas in alcun modo sottoposto ad un "previo visto" del Segretario comunale, come lamentato. Visto che, se per un verso potrebbe sembrare necessitato dalla procedura, finisce con allungare considerevolmente i tempi, eventualmente fino a rendere vano l'accesso. Anche la cadenza settimanale di cui all'art. 32 del regolamento comunale sembrerebbe di ostacolo al libero diritto di accesso dei Consiglieri, diritto che, in ottemperanza all'art. 43 del Testo Unico degli Enti Locali, è senz'altro "privilegiato" rispetto a quello dei comuni cittadini, in ossequio all'esercizio del mandato, ma con il preciso obbligo del rispetto del segreto. Gli istanti lamentano poi il ricevimento di risposte ben oltre i 30 giorni espressamente stabiliti dal citato art. 43 comma 3. Alla luce di quanto sopra, nel rispetto dell'autonomia di codesto Comune, riteniamo tuttavia di doverla invitare a voler rivedere almeno l'attuazione pratica delle procedure previste dal regolamento comunale, specie per quanto concerne l'accesso in via informale, indispensabile all'attività dei consiglieri. Rimaniamo pertanto in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda. Con i migliori saluti. |
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO (dott. Massimiliano Della Torre) | |
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L'AVRANNO CAPITA,FINALMENTE I NOSTRI "EROI"???
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