| Al Sindaco del Comune di Villa d’Adda |
Villa d’Adda, 2 settembre 2011
Oggetto: | Richiesta invio o accesso riservato ai consiglieri del gruppo al registro informatico del protocollo ordinario e riservato. |
Egr. sig. Sindaco,
con la presente sono cortesemente a richiedere, con cadenza quindicinale, l’elenco degli atti protocollati in arrivo ed in partenza. Si rammenta che il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio (C.d.S., sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716) e che la giurisprudenza ormai costantemente riconosce al consigliere il diritto a richiedere l’elenco degli atti protocollati, siano essi pubblici o segretati, a tal proposito ci permettiamo di inviarle la copiosa documentazione che abbiamo reperito a giustificazione della nostra richiesta. All.1
Sul punto anche al fine di evitare intralcio all’attività istituzionale segnaliamo ed auspichiamo, anche sulla scorta del parere della Commissione per l’accesso, di concedere «la possibilità per il consigliere di avere accesso diretto al sistema informatico interno, anche contabile, dell'ente attraverso l'uso della password di servizio proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio dell'ordinaria attività amministrativa dell'ente locale» (cfr. parere 29.11.2009).
Ringraziando si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Posa Antonio
Capogruppo Gruppo Consiliare El@
All. 1 - OSSERVATORIO VIMINALE. La richiesta di trasmissione di copia del protocollo in entrata e uscita. Consiglieri, registri aperti. Regolamento ad hoc per disciplinare il diritto.
I consiglieri comunali possono richiedere la trasmissione, con cadenza mensile fino a scadenza del relativo mandato, di copia dell'intero registro di protocollo generale in entrata e in uscita dell'ente?
L'esercizio del diritto di accesso è previsto dall'articolo 43, comma 2, del dlgs 267/2000, definito dal Consiglio di Stato (sent. n. 4471/2005) «diritto soggettivo pubblico funzionalizzato», finalizzato al controllo politico-amministrativo sull'ente nell'interesse della collettività e, come tale, diverso dal diritto di accesso, di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, riconosciuto ai soggetti interessati allo scopo di predisporre la tutela di posizioni soggettive lese.
In merito al rilascio periodico del riepilogo del protocollo generale dell'ente, comprensivo della posta in arrivo e in uscita, la giurisprudenza, con orientamento costante, ha ritenuto non conforme a legge il diniego opposto dall'amministrazione di prendere visione del protocollo generale e di quello riservato del Sindaco (cfr. Tar Campania, Salerno, n. 26/2005), precisando (Tar Lombardia, Brescia, n. 362/2005) che: «Le norme disciplinanti l'accesso dei consiglieri comunali non pongono limiti quantitativi agli atti cui si chieda di accedere, né presuppongono che, di tali atti, i richiedenti conoscano già il contenuto, sia pure approssimativamente, ben potendo l'intervento connesso al mandato ravvisarsi opportuno anche a seguito dell'acquisita conoscenza di atti precedentemente del tutto ignorati».
Inoltre ha affermato (Tar Sardegna, n. 29/2007) che è consentito prendere visione del protocollo generale senza alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, posto che i consiglieri comunali sono comunque tenuti al segreto ai sensi dell'art. 43 del dlgs n. 267/2000.
Infine ha specificato che al registro di protocollo generale dell'amministrazione locale è riconosciuta la piena riconducibilità alle categorie di documenti suscettibili di accesso, in quanto idoneo a fornire notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato dei consiglieri comunali non essendo ammissibile imporre loro l'onere di specificare in anticipo l'oggetto degli atti che intendono visionare, trattandosi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell'accesso (Tar Lombardia, Brescia, n. 163/2004; Tar Emilia Romagna Sez. Parma, n. 28/2006; Tar Calabria - Cz - n. 1749/2007).
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